Ecco, in estrema sintesi, i contenuti del disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita più controversi.
Diritti del concepito - Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti da infertilità,
il ddl S - 1514 consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita solo alle condizioni e secondo le modalità previste dal disegno di legge medesimo, specificando velleitariamente che "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito".
Coppie di fatto - Potranno accedere alle tecniche previste dalla legge le coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, viventi e in età potenzialmente fertile, dunque
non i single e le coppie omosessuali. Viene espressamente vietata la fecondazione
post mortem.
Eterologa - La fecondazione eterologa viene
esclusa in via di principio sul presupposto di garantire al concepito una
paternità certa. La fecondazione assistita è dunque consentita
solo se omologa, ossia con
gameti provenienti dalla coppia.
Embrioni - Severe le misure
a tutela dell'embrione umano: viene
vietata ogni forma di sperimentazione, così come la clonazione.
Non più di tre embrioni possono essere impiantati nel corpo della donna per ogni singolo intervento fecondatorio.
L'adottabilità è prevista nel caso di embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici e dei quali non sia stato chiesto l'impianto per
almeno tre anni.
Costi - Le tecniche di fecondazione assistita
non saranno rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. Il governo ha però previsto un
fondo speciale che per il 2003 stanzierà
6 milioni e 800 mila Euro: quanto basta, secondo gli esperti, a soddisfare
non più di 300 richieste.