Ecco, in estrema sintesi, i contenuti del disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita più controversi.

Diritti del concepito - Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti da infertilità, il ddl S - 1514 consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita solo alle condizioni e secondo le modalità previste dal disegno di legge medesimo, specificando velleitariamente che "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

Coppie di fatto - Potranno accedere alle tecniche previste dalla legge le coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, viventi e in età potenzialmente fertile, dunque non i single e le coppie omosessuali. Viene espressamente vietata la fecondazione post mortem.

Eterologa - La fecondazione eterologa viene esclusa in via di principio sul presupposto di garantire al concepito una paternità certa. La fecondazione assistita è dunque consentita solo se omologa, ossia con gameti provenienti dalla coppia.

Embrioni - Severe le misure a tutela dell'embrione umano: viene vietata ogni forma di sperimentazione, così come la clonazione. Non più di tre embrioni possono essere impiantati nel corpo della donna per ogni singolo intervento fecondatorio. L'adottabilità è prevista nel caso di embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici e dei quali non sia stato chiesto l'impianto per almeno tre anni.

Costi - Le tecniche di fecondazione assistita non saranno rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. Il governo ha però previsto un fondo speciale che per il 2003 stanzierà 6 milioni e 800 mila Euro: quanto basta, secondo gli esperti, a soddisfare non più di 300 richieste.

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