Dario CecconiIn questo servizio, abbiamo cercato di sintetizzare le regole di comportamento da tenere sino al 3 aprile 2020, a causa della situazione di emergenza nazionale generata dal Coronavirus/Covid 19. La novità principale del decreto del presidente del Consiglio dell'11 marzo 2020 è la chiusura, fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e via dicendo) e di tutti i negozi, tranne quelli di alcune categorie espressamente previste. In particolare, restano aperti i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e i punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali, i negozi di prima necessità o di servizi alla persona elencati negli allegati 1 e 2, consultabili sul sito del ministero della Salute. Inoltre, sempre fino al 25 marzo, il decreto prevede che i presidenti delle Regioni possano ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali di servizio. Allo stesso modo, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti potrà disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi di trasporto via pullman, treno, aereo o nave. Per effetto del Dpcm del 9 marzo 2020, le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono entrate in vigore dalla data del 10 marzo, fino al 3 aprile. Non sono più previste 'zone rosse'. Le limitazioni previste nel precedente Dpcm del 1° marzo scorso, con l'istituzione di specifiche 'zone rosse', sono cessate. Con il Dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

Spostamenti

Si deve evitare il più possibile di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati in dotazione alle forze di Polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. Il decreto del governo non cambia nulla di quanto già previsto da quelli precedenti in merito agli spostamenti: valgono le norme e i chiarimenti già indicati. I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute, ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione. Se si risiede in un comune e si lavora in un altro, lo spostamento provato è giustificato per esigenze lavorative. Per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi si raccomanda fortemente di rimanere in casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone. È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, oppure prendere ferie o congedi. Con la formula delle 'comprovate esigenze lavorative', utilizzata nel decreto, s'intende che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. I lavoratori 'transfrontalieri' potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo di spostamento con qualsiasi mezzo. Ci saranno controlli: in presenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di Polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole. Chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora, poiché saranno sempre disponibili. È consentito fare attività motoria all'aperto, purché non in gruppo. E' possibile recarsi ad assistere gli anziani non autosufficienti, poiché si tratta di una condizione di necessità, ricordando che gli anziani sono le persone più vulnerabili e, quindi, è necessario proteggerle il più possibile dai contatti. Parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport e attività motorie all'aperto, come previsto dall'articolo 1 comma 3 del Dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o, comunque, presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. E' possibile uscire di casa per gettare i rifiuti, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. E' inoltre possibile uscire con il proprio animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Le visite dal veterinario sono consentite solo per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti, garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale: guanti in lattice e mascherina. Per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria è consentito l'uso della bicicletta. E' concesso svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche in bicicletta, purché sia osservata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Trasporti
Per il transito delle merci non è prevista alcuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Allo stesso modo, anche i corrieri delle merci possono circolare. Non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci. Per il trasporto pubblico non di linea, i presidenti delle Regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il ministero delle Infrastrutture e Trasporti può, a tali fini, intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

Lavoro
La modalità di 'lavoro agile' (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente, prima dello stato d'emergenza sanitaria, non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

Uffici e dipendenti pubblici
Gli uffici pubblici rimarranno aperti su tutto il territorio nazionale. L'attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E' prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione, ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili, qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da Covid-19, non vedrà decurtati i propri giorni di malattia ordinaria. Le nuove misure incentivano il ricorso allo 'smart working', semplificandone l'accesso. Compete, dunque, al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo 'smart working' al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un'istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

Scuole
Sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.

Univerità
Sino al 3 aprile 2020 è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l'attività di ricerca. Le sessioni d'esame e le sedute di laurea potranno essere svolte ricorrendo, in via prioritaria, alle modalità a distanza, o comunque adottando le precauzioni di natura igienico-sanitaria e organizzative indicate dal Dpcm del 4 marzo; nel caso di esami di profitto e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori potranno essere erogati nel rispetto delle precauzionali misure igienico-sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questi casi, particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità. Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l'attività di ricerca. Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

Servizi sociali
Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i  centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale e altri), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l'altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative, di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche e altre), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Cerimonie, eventi e attività ricreative
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto, è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro. Per i teatri, i cinema, i musei, gli archivi, le biblioteche e altri luoghi della cultura è prevista la loro chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale. Le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

Riunioni
Sono vietate le assemblee condominiali, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere. Per le assemblee di rinnovo di organi elettivi in scadenza nelle associazioni vale quanto specificato per le assemblee condominiali. Esse pertanto sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

Turismo
Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo. Poiché il Dpcm 11 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività di ristorazione e bar, gli alberghi possono erogare tali servizi esclusivamente per le persone ivi alloggiate. Non compete alla struttura turistico-ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

Agricoltura e pesca
Non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali, prodotti agroalimentari e della pesca. Anche per gli imprenditori agricoli e i lavoratori agricoli anche stagionali non sono previste limitazioni alla loro attività lavorativa. Il decreto prevede, invece, la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico o di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca.


Lascia il tuo commento

Giuliano - Viareggio - Mail - lunedi 16 marzo 2020 12.56
Informazioni esaurienti, precise e soprattutto chiare.


 1