Marta De LucaCon la sentenza che alleghiamo di seguito al presente sommario, il Consiglio di Stato ha recentemente applicato, per la prima volta negli ambiti del lavoro pubblico, un nuovo istituto stabilito dalla recente riforma del processo amministrativo (art. 114 del Testo Unico n. 104 del 2010): quello che consente al giudice, su istanza di parte, di infliggere una sanzione pecuniaria all’amministrazione pubblica - in questo caso la Regione Lazio - allorquando questa non adempie un giudicato. Sino a oggi, infatti, era prassi assai diffusa che qualora il cittadino non rispetti i provvedimenti e le sentenze si veda arrivare a casa gli esattori, iscrivere ipoteche, applicare sanzioni. Viceversa, se la cosa capita alla pubblica amministrazione non succede niente o, al massimo, questa è solita pagare una manciata di interessi in più. Buona parte del nostro apparato burocratico dello Stato, infatti, generalmente si difende attraverso l’inerzia della propria organizzazione, oppure tramite norme che rendono impignorabili molte entrate, interdicono o sospendono le procedure esecutive, non sanzionano, in spregio all’articolo 28 della nostra Costituzione, quei funzionari che non rispettano la legge, in particolar modo l’obbligo di eseguire i giudicati. In sostanza, sino a quanto stabilito dalla risoluzione che veniamo a presentarvi - e che possiamo considerare un precedente amministrativo rivoluzionario - il cittadino era tenuto a pagare i crediti dello Stato, ma quest’ultimo non estingueva mai i propri. Invece, questa volta il Consiglio di Stato ha deciso di infliggere una sanzione di 1.700 euro al giorno alla Regione Lazio nel caso essa continui a non eseguire quanto giudicato dagli organi di giustizia amministrativa – una disposizione che attendeva esecuzione già da 15 anni - entro 45 giorni. In caso di ulteriori ritardi nel pagamento, la pena pecuniaria aumenterà del 50% ogni 15 giorni in progressione aritmetica, sino a prevedere il ricorso a provvedimenti di pignoramento. Si tratta di un’ostinata vittoria professionale dell’avvocato Teodoro Klitsche de la Grange, uno dei lettori storicamente più vicini al sito www.laici.it, nonché autorevole membro del Comitato direttivo dell’associazione culturale ‘Phoenix’. Eccovi, dunque, la clamorosa sentenza che, per una volta, rende giustizia a un gruppo di cittadini di fronte all’inefficienza burocratica, all’arroganza vessatoria, alla cattiva selezione qualitativa e professionale di molti funzionari inquadrati e preposti nei nostri enti pubblici.

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 9282 del 1997, proposto da Chiesa Romualdo, rappresentato e difeso dall’avv. Teodoro Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja, 6; Avallone Antonio, Gentile Franco, Panci Antonio, Di Pietro Claudio, Ciambotti Ugo, Saraceni Sergio, Visconti Raffaele, Noto Giovanni, Caricilli Claudio, Trinca Guerino, Brosio Elio, Manni Maria Adele e Caso Antonietta;

contro

Azienda U.S.L. Roma/D e Gestione Stralcio Azienda U.S.L. Roma/D, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Graglia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Ippolito Nievo, 21; Regione Lazio; e con l'intervento di ad adiuvandum:
Proia Rosanna, Coiro Beatrice, Coiro Ilde, rappresentati e difesi dall'avv. Teodoro Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja, 6; sul ricorso numero di registro generale 10897 del 2003, proposto da: Proia Rosanna, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja, 6; Coiro Beatrice e Coiro Ilde;

contro

Regione Lazio; Gestione Liquidatoria dell'A.S.L. Roma/D (Ex USL Roma 8-9-10);
A.O. "San Camillo - Forlanini", rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gambardella, con domicilio eletto presso il San Camillo-Forlanini, Sede Legale dell’Azienda Ospedaliera, in Roma, P.zza C. Forlanini, 1;

per l’esecuzione

quanto al ricorso n. 9282 del 1997: della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 00345/1994, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO;
quanto al ricorso n. 10897 del 2003: della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 00345/1994, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Teodoro Klitsche de La Grange e Giuseppe Fratta, su delega dell'avv. Vincenzo Gambardella;

FATTO

Con la sentenza di questa Sezione 13 gennaio 2011, n. 174 il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di un nuovo Commissario ad acta individuandolo nel Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Finanza e Tributi della Regione Lazio, con facoltà di subdelega, stabilendo che il Commissario stesso adempisse al suo incarico nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Come riferito dalla stessa decisione sopra citata, il nuovo Commissario ad acta avrebbe dovuto provvedere all'adempimento di tutti gli atti contabili per la verifica di quanto, eventualmente, ancora dovuto dall’Amministrazione per la completa attuazione del giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio medesimo, sez. V, n. 345 del 1994.
Allo stato il nuovo Commissario ad acta non ha ancora provveduto agli obblighi allo stesso incombenti; parte ricorrente ha, conseguentemente, proposto un ricorso suppletivo per l’esecuzione del giudicato. Alla Camera di consiglio del 5 giugno 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente possono riunirsi i due ricorsi, in quanto aventi ad oggetto l’esecuzione della medesima sentenza. Nel merito, rileva il Collegio che la sentenza di questa Sezione 13 gennaio 2011, n. 174, con cui è stata disposta la nomina di un nuovo Commissario ad acta (il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Finanza e Tributi della Regione Lazio, con facoltà di subdelega), si è ordinato al Commissario stesso di adempiere al proprio incarico nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima, verificando quanto, eventualmente, ancora dovuto dall’Amministrazione per la completa attuazione del giudicato derivante dalla
sentenza di questo Consiglio n. 345 del 1994. Poiché il nuovo Commissario ad acta non ha ancora provveduto, ritiene il Collegio che sia accoglibile il ricorso suppletivo per l’esecuzione del giudicato presentato da parte ricorrente. Pertanto, stante le difficoltà di quantificazione e in relazione alla durata del presente ricorso, che rischia di incidere sul principio della ragionevole durata del processo, secondo il Collegio è
necessario ordinare al Commissario di concludere l’esecuzione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, emettendo gli ordini di pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto ai ricorrenti, sulla base del materiale acquisito, ricorrendo anche a criteri presuntivi idonei ed indicati in motivazione. Inoltre, secondo il Collegio, stante la perdurante inottemperanza, è possibile applicare, come richiesto, l’istituto della cd. penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., istituto già regolato, per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614-bis c.p.c., aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha, come è noto, introdotto nel processo amministrativo una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell'istituto francese dell’astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a sua carico dall’ordine del giudice. Nella specie, reputa il Collegio che sussistano i presupposti stabiliti dal cit. art. 114 per l'applicazione della sanzione: quello positivo della richiesta di parte, ritualmente formulata nel ricorso suppletivo per ottemperanza, e quelli negativi dell'insussistenza di profili di manifesta iniquità e della non ricorrenza di altre ragioni ostative; in particolare, non risultano comprovate e neanche dedotte ragioni ostative all'applicazione della sanzione pecuniaria. Venendo al quantum, per il Collegio appare equo condannare l’Amministrazione inottemperante, da identificarsi nella Regione Lazio, al pagamento, a favore dei ricorrenti in solido tra loro, di una somma pari ad euro 100,00 al giorno, decorrenti dallo spirare del termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, come sopra si è stabilito. La caratterizzazione sanzionatoria della misura e la sua finalità di coazione indiretta implicano, peraltro, l'accentuarsi, in termini di progressività, della gravità della condotta inottemperante del debitore in caso di ulteriore protrazione della stessa nel tempo. Si reputa, per conseguenza, equo che la misura della sanzione pecuniaria cresca progressivamente, in caso di prolungamento dell’inottemperanza, nella misura del 50%, ogni quindici giorni, con riferimento alla base data dall'importo progressivamente rideterminato. Ne deriva che, in caso di perdurante inadempimento allo spirare dei quindici giorni successivi all’indicata scadenza dei 45 giorni, la sanzione sarà computata, per i quindici giorni successivi, nella misura di 150 euro (100+50); mentre sarà aumentata di un ulteriore 50% nei quindici giorni ancora posteriori, e così via seguitando (cfr., per tale criterio di liquidazione, Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e possono accollarsi alla Regione Lazio, in quanto unico soggetto dotato di legittimazione passiva, in seguito alla chiusura delle Gestioni Liquidatorie disposte con la Legge Regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (cfr., per casi analoghi, Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2011, n. 4223). Di esse può disporsi la distrazione a favore dell’avv. Teodoro Klitsche de la Grange, antistatario, come da richiesta. Le altre Amministrazioni devono, invece, essere estromesse dal giudizio e rispetto ad esse, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Verificandosi un indubbio danno erariale, si deve trasmettere la presente decisione e tutti gli atti del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:

- Ordina al Commissario ad acta nominato di concludere l’esecuzione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- Condanna la Regione Lazio, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle somme in motivazione specificate a titolo di sanzione pecuniaria ex art. art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- Dispone l’estromissione dal presente giudizio delle altre Amministrazioni intimate, come da motivazione;
- Condanna la Regione Lazio, al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle spese della presente fase di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Teodoro Klitsche de la Grange, antistatario;
- Compensa le spese con riguardo alle altre parti del giudizio.
- Trasmette la presente decisione e tutti gli atti del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere



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