Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena

XIV Legislatura
Disegno di legge nr. S - 534
presentato il 26 luglio 2001

Art. 1

1. Dopo l’articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 14.1. - (Diritto dei detenuti e degli internati alla separazione) - 1. È in ogni caso assicurato ai detenuti e agli internati per reati diversi da quelli puniti con la pena dell’ergastolo e da quelli di cui agli articoli 280, 289-bis, 385, 422, 564, 575, 578, 583, 584, 585, 600, 601, 602, 604, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 628, 629 e 630 del codice penale il diritto di essere ospitati in zone carcerarie diverse, autonome e separate, nell’intero arco delle 24 ore, da quelle riservate agli altri detenuti o internati».

Art. 2

1. Dopo l’articolo 608 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. (Violazione del diritto dei detenuti e degli internati alla separazione) – Il pubblico ufficiale che viola gli obblighi di cui all’articolo 14.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è punito con la pena prevista dall’articolo 608».

Art. 3

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo ne disciplina l’attuazione con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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