Raffaella UgoliniRiepiloghiamo tutte le scadenze per le dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap e 770/2019 aggiornate dal 'decreto crescita' approvato dal Governo. Un emendamento del 'decreto crescita' (DL n. 34 del 2019) ha infatti procrastinato i termini di dichiarazione, prevedendo una proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei modelli 'redditi' e 'dichiarazione Irap' dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno in corso.

RIEPILOGO SCADENZE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2019
Dichiarazione Iva 2019: tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019. Presentazione telematica;
Modello 730/2019 precompilato: 15 aprile 2019, disponibile on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate; l'8 luglio 2019 (il 7 luglio cade di domenica, prestare attenzione...) consegna ai sostituti d'imposta; entro il 23 luglio 2019, invio diretto da parte del contribuente, del Caf o dei profesisonisti;
Modello ordinario 730/2019: 8 luglio 2019 (il 7 luglio cade di domenica, prestare attenzione...) consegna ai sostituti d'imposta; 
Modello 770/2019: 2 dicembre 2019. Per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre - prevista dall'emendamento al 'decreto crescita' - rimaniamo in attesa della conversione in legge del provvedimento. Presentazione telematica;
Modello Redditi 2019 PF: dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019. Cartaceo presso gli uffici postali. 2 dicembre 2019:
per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre - prevista da un emendamento al 'decreto crescita' - rimaniamo in attesa della conversione in legge. Presentazione telematica;
Modello Redditi 2019 soggetti Ires: 2 dicembre 2019. Per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre - prevista da un emendamento al 'decreto crescita' - rimaniamo in attesa della conversione in legge. Presentazione telematica. Oppure, entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge. Presentazione telematica;
Modello Irap/2019: 2 dicembre 2019. Per i soggetti Irpef e società di persone, nonché per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre - prevista da un emendamento al 'decreto crescita' - rimaniamo in attesa della conversione in legge. Presentazione telematica. Oppure, entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica - prevista da un emendamento al 'decreto crescita' - rimaniamo in attesa della conversione in legge. Presentazione telematica.

Dichiarazione 730/2019 precompilato e ordinario: doppia scadenza
Il modello 730
Del modello 730, ossia quello per la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati, ne esistono due tipologie: il precompilato e l'ordinario. Il 730 precompilato è il modello già compilato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso i dati in suo possesso. Esso è stato caricato e messo a disposizione dei contribuenti, a partire dal 15 aprile scorso, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Per entrare in questa sezione in modo autonomo, tramite Caf o professionista abilitato fornendo specifica delega, è obbligatorio fornirsi delle credenziali di accesso e del codice Pin. E' possibile accettarlo, modificarlo, oppure non accettarlo e scegliere il 730 ordinario. Il modello 730 ordinario viene utilizzato quando il contribuente non può o non vuole usare il precompilatore occorrerà rivolgersi ad un intermediario o al sostituto. I termini di presentazione sono fissati all'8 luglio 2019 (il 7 luglio quest'anno cade di domenica, ndr) in caso di presentazione tramite sostituto d'imposta; 23 luglio 2019 per precompilato in caso di presentazione diretta o tramite Caf-intermediario (per il 730 precompilato o ordinario).

Dichiarazione Redditi PF/2019: cartacea e telematica
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, tramite modello unico, i contribuenti che hanno conseguito redditi nell'anno 2018 e non rientranti nei casi di esonero; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito. Nello specifico sono vincolati all'utilizzo di predetto modello PF: i lavoratori dipendenti che, avendo cambiato datore di lavoro, sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite; i lavoratori dipendenti che direttamente dall'Inps o da altri enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero; i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019); i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte); i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati, ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'Irpef. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33; i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM; i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi PF 2019 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Possono presentare il modello redditi 2019 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che: a) pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare il modello 730; b) pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello redditi (RM, RT, RW); c) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Di conseguenza, per il D.P.R. n. 322 del 1998 e seguenti, il modello redditi Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti: dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 2 dicembre 2019, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente o se viene inviata da un intermediario abilitato.

Dichiarazione Redditi SP/2019: entro il 30 settembre 2019 solo telematica
Il modello redditi 2019 SP - Società di persone ed equiparate, esso deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2018, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato. Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica. Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SP: 1) le società semplici; 2) le società in nome collettivo e in accomandita semplice; 3) le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza); 4) le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); 5) le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; 6) le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori); 7) gruppi europei di interesse economico (Geie).

Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:

1) le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi persone fisiche); 2) le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati); 3) i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d'imposta, hanno effettuato ritenute. La dichiarazione Redditi Società di persone va presentata in via telematica, entro il 2 dicembre 2019 (a seguito della proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi PF/SP/SC, modello 770 e modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per il 2019 cade di sabato quindi la scadenza sarà il 2 dicembre).

Dichiarazione soggetti Ires (modello redditi SC e redditi ENC 2019)
Il modello 'Redditi - Società di capitali 2019' e il modello 'Redditi - Enti non commerciali 2019' devono essere presentati dai soggetti Ires entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. A seguito della proroga prevista dall'emendamento al 'decreto crescita - DL 34/2019', il termine previsto dall'art. 2 DPR n. 322/98 per i soggetti Ires la presentazione dovrà avvenire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il modello 'Redditi SC' deve essere presentato, in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.
Il modello 'Redditi ENC' va presentato in via telematica: a) dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva; b) dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta; c) dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap; d) dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri; e) dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori. I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione presso un ufficio postale.

Dichiarazione Irap/2019 e riepilogo di tutte le scadenze
Il modello Irap deve essere adoperato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997.  Il modello Irap deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini: a) per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (2 dicembre 2019 a seguito della proroga per la trasmissione telematica dei modelli Redditi PF/SP/SC, modello 770 e modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre, che cadendo di sabato subisce uno spostamento al primo giorno lavorativo utile); b) per i soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis dell'articolo 3, il termine è fissato nell'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi, per i soggetti Ires e per le amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine sarà entro il 30 settembre 2019 (anch'esse 2 dicembre 2019 a seguito della proroga).


Lascia il tuo commento

Nessun commento presente in archivio